Salvacasa e sanatorie edilizie: aggiornati i modelli per regolarizzare piccoli abusi

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Nuove regole per il Salvacasa. La richiesta di un cambiamento al governo era stata avanzata dai comuni rappresentati dall’Anci. Obiettivo: applicare in modo più semplice le sanatorie e le regolarizzazioni del decreto che sana i piccoli abusi edilizi nelle abitazioni.

Al di là degli annunci trionfalistici, il provvedimento messo a punto dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è rivelato avere difficoltà di applicazione nell’avviare materialmente le procedure.

Il problema è che non basta annunciare una legge, ma bisogna anche applicarla, e i modelli non contenevano riferimenti al Salvacasa, come l’agibilità sanante, le varianti ante 1977 o le nuove tolleranze.

Con circa un anno di ritardo i modelli sono stati aggiornati e dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) agevolare l’iter burocratico.

Non sono stati introdotti modelli nuovi, in realtà, ma introdotte una serie di modifiche a quelli già in uso nei Comuni. Il maggior numero di modifiche riguarda Scia e permesso di costruire. Nella Scia è stato introdotto il quadro «Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione», che prevede ulteriori alternative secondo la tipologia di intervento.

È prevista, per esempio, la sanatoria di un intervento realizzato «in assenza della Scia o in difformità da essa», ma che, in compenso, è conforme «alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della segnalazione e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione».

È stata questa la soluzione per introdurre la nuova doppia conformità asimmetrica nella Scia. Inoltre, è prevista la regolarizzazione di interventi realizzati come variante in corso d’opera, «che costituiscono parziali difformità dal titolo rilasciato prima» della legge 10/1977.

Altre novità: sono state aggiunte le nuove regole in materia di stato legittimo. Una nota del quadro sulla regolarità urbanistica specifica che «in questo campo può essere indicato il titolo rilasciato o assentito che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare», nel caso che nella relativa istanza o segnalazione «siano stati indicati gli estremi del/dei titolo/i originario e di quelli successivi relativi l’intero immobile o l’intera unità immobiliare».

Nei nuovi moduli entra anche la cosiddetta «agibilità sanante». È prevista infatti la regolarizzazione delle parziali difformità «realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata nelle forme previste dalla legge la certificazione di abitabilità/agibilità».

Un’altra variazione riguarda il quadro «Conformità igienico-sanitaria». In questo spazio sono stati aggiunti i limiti per dichiarare regolari «locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri ma uguale o superiore a 2,40 metri», monolocali per una persona «con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 28 metri quadrati ma uguale o superiore a 20 metri quadrati», alloggi monolocale «per due persone con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 38 metri quadrati ma uguale o superiore a 28 metri quadrati», purché siano rispettati alcuni requisiti. Al contrario, nessuna modifica è prevista per il certificato di agibilità.

di Alessandro Bonvicino

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