Al III Convegno YouTrade Sud Anna Danzi, vice direttore di Finco, ha riservato un capitolo alle nuove disposizioni da rispettare: conoscere la normativa edilizia è necessario per non avere intoppi nella propria attività di distributori.
Il settore delle costruzioni non è, normalmente, connotato da cambiamenti veloci al pari di altri settori economici, ma da lente evoluzioni sia tecniche che culturali (in senso lato) che tendono a stratificarsi in previsioni normative a volte complesse.
In questi ultimi anni se ne sono sviluppate alcune che sono destinate a cambiare nel profondo le dinamiche del settore e che, pur partendo a volte dal pubblico, inevitabilmente interessano anche quello privato.
La distribuzione, se vuole fornire al cliente finale qualcosa di più di un semplice prodotto, deve essere consapevole di questi cambiamenti per offrire un servizio di qualità.
Sostenibilità
Certamente la nuova sensibilità collettiva verso la sostenibilità ambientale è uno dei fattori che sta caratterizzando le politiche comunitarie e nazionali da tempo e si è tradotta in una serie di direttive europee e relativi provvedimenti attuativi nazionali.
Tra le varie direttive, ruolo particolarmente significativo è certamente quello delle tre direttive Appalti del 2014 n.23 (Concessioni); n.24 (Appalti) e n.25 (Utilities – acqua, trasporti, servizi postali, energia) che sono state recepite, a livello nazionale, in due differenti edizioni del Codice dei Contratti Pubblici (DLgs 50/2016 e DLgs 36/2023) e che, per alcune parti, rimandano a una normativa secondaria, quali i decreti del ministero dell’Ambiente, sui Criteri ambientali minimi (Cam) per edilizia ed infrastrutture stradali.
Cam nuova versione
Dopo alcuni anni di lavoro e varie edizioni di Cam già vigenti, il 2025 sarà molto probabilmente l’anno che vedrà uscire una nuova versione dei due decreti che, oltre a coinvolgere la progettazione e la gestione del cantiere, richiederanno obbligatoriamente alla filiera dei prodotti da costruzione citati nei decreti (acciaio, calcestruzzo, laterizio, legno, isolanti, sanitari, tubazioni, pavimenti, serramenti, chiusure oscuranti) una particolare attenzione al loro contenuto in termini materia recuperata/riciclata o sottoprodotto, da dimostrare attraverso una certificazione accreditata.
Anche altri prodotti non esplicitamente menzionati nei Cam potranno volontariamente dimostrare, sempre attraverso una certificazione accreditata, i benefici ambientali e consentire di accedere a una premialità aggiuntiva negli appalti.

Marchio Ce
Parimenti significativa è l’entrata in vigore lo scorso 7 gennaio del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (2024/3110/UE) che cambierà significativamente la carta di identità dei prodotti, a cominciare dalla dichiarazione delle caratteristiche dei prodotti che non sarà più di sola prestazione, ma anche di conformità alle norme armonizzate (da Dop a Dopc).
Tutti i prodotti dovranno, poi, rispondere obbligatoriamente a dei requisiti di sostenibilità ambientale minimi decisi a livello comunitario.
Novità importanti saranno, tra le altre, la possibilità di immettere sul mercato prodotti già usati, rifabbricati o stampati in 3D che saranno parimenti marcati Ce.
Nodale anche la presenza di un passaporto digitale dei prodotti da costruzione che anche i distributori potranno aggiornare e la regolamentazione delle vendite online.
Distributori fabbricanti
Per quanto riguarda più strettamente gli obblighi dei distributori, quelli di vigilanza collaborativa con le autorità preposte alla sorveglianza del mercato resteranno sostanzialmente gli stessi (articolo 14 del vecchio Cpr e articolo 25 del nuovo Cpr), più articolata sarà, invece, la situazione dei «Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori» (articolo 15 del vecchio Cpr e articolo 26 del nuovo Cpr).
Si passa dalla situazione in cui gli obblighi dei fabbricanti devono essere assunti solo ove si modifichino le caratteristiche del prodotto o lo si immetta sul mercato con il proprio marchio, a una più ampia casistica di possibilità che comprendono anche l’uso diverso del prodotto rispetto a quanto testato dal fabbricante, l’emissione di una dichiarazione di prestazioni diverse da quelle dichiarate dal fabbricante, l’immissione sul mercato di un prodotto usato o rifabbricato.
Un intervento del distributore che si limiti a tradurre le istruzioni o a cambiare l’imballaggio, non lo trasforma in fabbricante, ma gli impone l’obbligo di informare il produttore di questo suo intervento.
Il Bim
Anche il Bim (Building information modelling) è una sfida importante cui il distributore non può sottrarsi: le informazioni relative ai prodotti devono essere interoperabili, quindi rese disponibili in modo che diversi sistemi di lettura e utilizzo se ne possano giovare.
Sarà la sfida del futuro per un costruito di qualità e sostenibile, nel senso più ampio del termine vista l’incidenza di questo strumento non solo sulla progettazione, ma anche sulla gestione del costruito e prima ancora del cantiere in cui affonda le radici.
La normativa tecnica di supporto al Bim è molto avanti e molto ancora si sta facendo sia a livello nazionale che internazionale.
A breve dovrebbe anche essere disponibile la parte 10 della norma Uni 11337 sulla gestione digitale dei processi delle costruzioni, che definirà quali informazioni devono accompagnare un prodotto da costruzione per garantire la sua rispondenza al Bim.
Parametri Esg
E visto che la sostenibilità è il tema dominante delle evoluzioni normative, non è possibile per la distribuzione non tenere conto della crescente rilevanza dei parametri Esg, relativi alla sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle imprese.
Il rispetto di questi parametri è richiesto non solo nell’ambito degli appalti pubblici, dove costituiscono criterio premiante, ma anche nel settore privato in cui sempre più spesso l’intera catena di approvvigionamento è sottoposta alla verifica del rispetto di questi criteri.
Rilevante il rispetto dei criteri Esg, per i quali sul mercato sono già disponibili alcune certificazioni accreditate, anche in ambito bancario ad integrazione del merito creditizio.
Polizza anti catastrofe
Ultima novità da segnalare, che cambierà l’approccio di tutte le imprese al modo di affrontare, questa volta, la mancata sostenibilità, che per decenni ha connotato lo sviluppo economico del nostro territorio è l’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali introdotto dalla legge di Bilancio 213/23 per le aziende che risiedono in Italia e che impone di assicurare terreni, fabbricati (in regola con le prescrizioni normative), impianti, macchine e attrezzature industriali e commerciali da rischi quali sisma, frana, alluvione, inondazione, esondazione già a partire dal 1 aprile 2025 per le grandi imprese per arrivare, al 31 dicembre 2025, alla copertura di tutte le imprese.
La mancanza di assicurazione non comporterà sanzioni, ma neppure l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche.
di Anna Danzi




