Anche se un rinvio di qualche mese concederà più tempo, tutte le aziende (anche quelle commerciali) iscritte al Registro delle imprese devono sottoscrivere polizze anti catastrofe, una assicurazione sui beni materiali. Con qualche eccezione.
Un piccolo terremoto scuote il mondo delle imprese. Il 31 marzo era previsto che tutte le aziende e le attività produttive, compresi i negozi e gli studi professionali dovessero sottoscrivere polizze anti catastrofe contro il rischio di danni da terremoti, frane o alluvioni.
Ma nella più classica delle commedie italiane (l’obbligo era già previsto con decorrenza a partire dallo scorso gennaio), a pochi giorni dalla scadenza è arrivato puntuale lo slittamento.
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Le aziende di dimensioni più piccole avranno tempo fino al prossimo primo gennaio per mettersi in regola, mentre le imprese di medie dimensioni dovranno farlo entro il primo ottobre. Invece, per le aziende di grandi dimensioni non è prevista una vera e propria proroga.
Per quelle date, in ogni caso, tutti dovranno sottoscrivere la polizza battezzata NatCat, prevista già dal decreto 8/2025 attuativo della legge di Bilancio del 2024. Un rinvio comunque cambia poco: in ogni caso 4,5 milioni di imprese si devono attrezzare in fretta.
Più precisamente, oggetto della copertura sono le immobilizzazioni materiali, esclusi gli altri beni, dell’attivo di stato patrimoniale.
In sostanza, vanno assicurati i fabbricati (costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque di pertinenza dell’edificio), impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali dal rischio sisma, frana e alluvione-inondazione-esondazione.
Le merci, invece, non rientrano tra i beni da assicurare obbligatoriamente, anche se potrebbe essere un’occasione per farlo, visto che bisogna assicurare il resto. Curiosamente la legge sembra non contemplare la categoria del magazzino, che da un punto di vista contabile fa parte dell’attivo circolante.
I soggetti tenuti a rispettare la legge sono tutti quelli iscritti nel registro delle imprese (con l’eccezione delle aziende agricole). Qualcuno, però, è già in regola: la copertura NatCat copre il 5% delle polizze aziendali, secondo dati dell’Ania.
Le ragioni
Per la verità, finora non si è vista una folla di imprenditori bussare alle porte delle compagnie di assicurazione nella classica aspettativa di un rinvio, anche perché molti non sono a conoscenza di questo obbligo, nonostante sia in discussione da un paio di anni.
Per fortuna la polizza anti catastrofe è ormai prevista nell’offerta di tutte le compagnie assicurative e, quindi, non dovrebbe essere difficile sottoscrivere l’impegno.
Secondo quanto previsto dal decreto, tutte le compagnie possono offrire polizze anti catastrofe a condizione che abbiano requisiti patrimoniali e capacità per sostenere i rischi.
La valutazione è delegata all’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che fa capo a Bankitalia.
La necessità di coprirsi dagli eventuali danni di un disastro naturale l’Ivass la ribadisce sul suo sito web: «L’Italia è tra i paesi in Europa più esposti alle calamità naturali. Ciò è conseguenza sia della struttura geo-morfologica sia degli effetti dell’innalzamento della temperatura terrestre e dei cambiamenti climatici.
I rischi derivanti da catastrofi naturali e dai cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale rendono più complesso il business assicurativo e richiedono il ripensamento delle politiche di investimento, adeguamenti nella governance e nel risk management, una più chiara e adeguata informativa alla clientela.
Per l’Ivass, il corretto presidio di questi aspetti è un fattore chiave per la stabilità delle imprese assicurative e per la tutela dei consumatori».
L’obiettivo delle polizze anti catastrofe
Va aggiunto anche che la copertura ha lo scopo di proteggere il capitale delle imprese, dato che lo Stato non può sobbarcarsi l’intero onere di coprire i danni di un’azienda colpita da un evento.
L’idea di un’assicurazione anti catastrofe, in linea con quello che avviene in altri paesi, era prevista già dalla legge Finanziaria del 2023, in cui si stabiliva che «le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni che sono cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni».
L’Italia, d’altra parte, è tra i Paesi europei che presentano il più alto gap di protezione, con il terremoto che è l’evento con il minor livello di copertura, seguito da alluvioni, incendi e tempeste.
Un aspetto meno piacevole riguarda l’esclusione dalla possibilità di accedere a incentivi, sussidi o garanzie pubbliche, incluse quelle sui prestiti bancari erogate dal fondo per le Pmi, per le imprese che non si mettono in regola.
Per contro, la mancata sottoscrizione della polizza non dovrebbe comportare la decadenza di sussidi o garanzie già in essere.
Il tipo di contratto
Non tutte le polizze anti catastrofe sono uguali. La forma di assicurazione da sottoscrivere va scelta attentamente.
Nel decreto, per esempio, è citata la forma «a primo rischio assoluto»: in questo caso la compagnia risarcisce il danno senza l’applicazione di alcun taglio aggiuntivo allo scoperto, cioè la percentuale del danno che rimane a carico del danneggiato se la somma assicurata fosse inferiore al totale dei beni presenti in azienda. La forma «a primo rischio assoluto» tutela di più un’impresa ed è presente in alcune polizze.
L’alternativa è la forma «a valore intero» nella quale in caso di sinistro, il risarcimento viene ulteriormente ridotto se il rapporto tra somma assicurata e totale valori aziendali assicurabili è inferiore a 0,90.
Quanto costano le polizze anti catastrofe?
La domanda di piccole e grandi imprese è, però: quanto costa una polizza? Premesso che i costi possono variare da una compagnia di assicurazioni all’altra, il premio dipende dalla consistenza dei beni assicurati.
Una piccola rivendita pagherà meno di un sito produttivo con costosi macchinari. Premesso questo, secondo le prime stime il premio da pagare per un’impresa di dimensioni medio-piccole dovrebbe aggirarsi attorno a 200 euro l’anno, e per i negozi si scende sotto i 100 euro. Una cifra sopportabile, insomma. Ma se si sale il discorso è diverso.
Secondo una recente stima, assicurare beni tra edificio e macchinari pari a 2,5 milioni il costo medio annuo varia da 458 euro (Cagliari) a 898 euro (Milano), ma può arrivare fino a 4.400 euro in zone particolarmente a rischio di alluvioni e terremoti.
I rimborsi
In ogni caso, il decreto ha fissato i massimali: per la fascia fino a un 1 milione di euro di somma assicurata la copertura deve essere di pari importo.
Per le imprese che assicurano da 1 milione a 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.
E per la fascia superiore a 30 milioni di euro di beni coperti dalla polizza (le imprese più grandi, con fatturato superiore a 150 milioni e di numero di dipendenti superiore a 500), i massimali sono stabiliti dalla negoziazione tra compagnia di assicurazione e azienda.
Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, comunque, le polizze possono prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Oltre 30 milioni di euro la norma di legge prevede che la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato «sia rimessa alla libera negoziazione delle parti».
I beni da assicurare, inoltre, non sono solo quelli di proprietà, ma anche quelli in affitto che siano utilizzati per l’attività dell’impresa. Non sono assicurabili gli immobili con abuso edilizio.
I beni assicurati
Il decreto ministeriale 18 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento. Nello specifico, riguardo ai fabbricati, il decreto prevede la copertura assicurativa per «l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni».
Si intendono però solo i fabbricati strumentali per l’attività della società, con esclusione di quelli magari di proprietà dell’azienda, ma non utilizzati per la diretta attività, per esempio una foresteria.
di Giuseppe Rossi
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