Superbonus più facile, ecco perché

    Superbonus con scivolo: l’idea del decreto Semplificazioni è quella di abbreviare l’iter burocratico dell’incentivo e di allargare la platea degli interventi. La modifica che salta subito all’occhio è l’eliminazione della la verifica di doppia conformità. Ora basta la comunicazione di inizio lavori asseverata (la Cila) per far partire i lavori. Più o meno come quanto accade giù con altri bonus. In particolare, andando in ordine di tempo il superbonus il 110% è equiparato al bonus facciate 90%.

    Le modifiche al superbonus sono contenute nell’articolo 34 del decreto legge Semplificazioni approvato dal governo. Le nuove disposizioni, per la precisione, sostituiscono alcune norme dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020, quello deciso dal precedente governo e approvato dal Parlamento a inizio luglio.

    Ora la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 13-ter dell’articolo 119 e prevede che gli interventi del superbonus 110% «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)». È una semplificazione  che, però, non comprende gli interventi di demolizione e ricostruzione. Per gli immobilicostruiti dopo il 1 settembre 1967 con la Cila, secondo le norme, «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Insomma, niente superbonus per la villetta abusiva, che non ha titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario. Per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».

    Che significa? che non c’è più l’obbligo finora previsto di effettuare la verifica di «doppia conformità» o, come viene chiamata ora dopo il Dl 76/2020, la «attestazione di stato legittimo». Recita la norma: «La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

    Nel decreto Semplificazioni si semplificano anche i casi di decadenza dal beneficio fiscale. Il lato positivo è che se non si rientra in questi casi non c’è pericolo di bocciatura. Precisa il decreto: «Per gli interventi di cui al presente comma la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della Cila; b) interventi realizzati in difformità dalla Cila; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14». Inoltre, «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento». Tradotto: nessun condono o sanatoria delle opere per il solo fatto che sono state ammesse al superbonus. Ma anche la massima applicazione per gli obiettivi, considerati prioritari, dell’efficientamento energetico, dato che consente di accedere al superbonus 110% anche a immobili con piccoli abusi.

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