Ecco chi può accedere al credito d’imposta per gli immobili

Il decreto Rilancio, tra le varie misure fiscali, ha previsto un credito d’imposta per gli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda. Si tratta di un beneficio a favore del contribuente che vanta un credito nei confronti delle casse dello Stato. La Circolare numero 14 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 6 giugno, chiarisce le modalità applicative del credito d’imposta, rivolto a numerosi soggetti: dagli autonomi (come i professionisti), alle imprese, agli enti non commerciali, vengono inclusi anche i «forfettari» e le imprese agricole. I possibili beneficiari del credito di imposta sono:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (art. 28 c. 1)
  • le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (art. 28 c. 3)
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale (art. 28 c. 4)

La misura del credito d’imposta:

  • è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo (ossia del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo)
  • è pari al 30% dell’ammontare mensile del canone per servizi o affitto d’azienda (ossia del canone dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo)

In entrambi i casi, si fa riferimento a un contratto di locazione ad uso commerciale ex articolo 27 legge 392/1978. Inoltre, alla locazione viene parificato il leasing di godimento o operativo (assimilabile alla locazione), ma non il leasing traslativo o finanziario (analogo alla compravendita con finanziamento).

Ai contratti di locazione di cui sopra vengono assimilati i contratti per prestazioni complesse o di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi comprenda un immobile ad uso non abitativo (art. 28 c. 2 d.l. 34/2020). I contratti (di locazione o affitto d’azienda) devono avere a oggetto lo svolgimento di attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.

In relazione agli immobili destinati all’esercizio di una professione o a un’attività di lavoro autonomo, rientrano nell’ambito di applicazione della norma sul credito d’imposta anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione. In tal caso, il credito d’imposta è riconosciuto al 50% del canone di locazione, purché il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.

L’articolo 28 comma 5, decreto legge 34/2020 dispone che il credito d’imposta spetti:

  • per i mesi di marzo, aprile e maggio
  • per i soggetti esercenti attività economica
  • che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Il calo del fatturato va verificato mese per mese. Pertanto, può accadere che il credito d’imposta spetti solo per una o due mensilità rispetto alle tre previste dalla legge. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio, oppure aprile, maggio, giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Ludovico Lucchi, del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu

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