Cappotto obbligatorio, deroga sulle misure

    Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entrano in vigore le nuove norme sulla efficienza energetica di edifici di nuova costruzione. La «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» prevede la riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica previsto dal DLgs 192. Inoltre, riguarda lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori e inferiori, oltre i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. È però permessa una deroga per le distanze minime tra edifici, le distanze minime dai confini di proprietà, le distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e, infine, delle altezze massime degli edifici. cappotto

    Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari a ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal DLgs 192 e successive modifiche e integrazioni, è permesso derogare in merito alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro stradale fino a 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, mentre per le altezze fino a 30 centimetri. Sono concessi 5 centimetri di extraspessori in più rispetto alle agevolazioni precedenti, sia sulle pareti verticali che sulle coperture, sia sul nuovo che sull’esistente, a fronte di un innalzamento dal 10% al 20% del miglioramento dell’indice di prestazione energetica (ovvero non necessariamente sulle trasmittanze) per i nuovi edifici. Per l’esistente, invece, non è stata modificata la migliore prestazione, pari a -10% dei limiti delle trasmittanze.

     

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