Superbonus esteso per le zone colpite dal terremoto e nuove norme tecniche

Ritocchi al superbonus 110%. Le novità sono contenute nel cosiddetto decreto Agosto (anche se siamo a ottobre…), approvato dal Senato. Ora il provvedimento deve passare alla Camera, ma non dovrebbero esserci sorprese. Le modifiche apportate, però, sono meno di quanto previsto inizialmente, per le richieste di stralcio arrivate dalla Ragioneria generale e lo stop ad alcune norme indicate dalla presidenza di Palazzo Madama.

Il provvedimento, comunque, include il superbonus nelle zone colpite dagli eventi sismici. A chi abita nelle zone colpite dal sisma negli scorsi anni, spetterà la detrazione del 110% (e non più del 160% come era stato imprudentemente scritto da alcuni nei giorni scorsi) sugli interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre, è previsto un incremento del 50% del plafond delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus, ora aumentato da 96 mila a 144 mila euro. Questo vale per i fabbricati danneggiati dai terremoti del 2009 e del 2016 nelle aree del Centro Italia, comprese la case diverse dalla prima abitazione.

Nuovi requisiti tecnici

Un’altra novità arriva, invece, dal decreto Requisiti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le novità riguarda i lavori intrapresi dopo il 6 ottobre. Da quella data, infatti, non sono più validi i parametri stabiliti nel 2008, con i relativi requisiti richiesti per gli interventi agevolati. Per fruire dei bonus, infatti, ora ci vogliono prestazioni tecniche più performanti, sia per i valori di trasmittanza termica degli elementi di involucro opaco e trasparenti, sia per i parametri di efficienza delle macchine termiche (pompe di calore a gas o elettriche).

Trasmittanza termica. Il decreto prevede un sensibile incremento rispetto ai minimi della vecchia legge (che risale al 2015). In sostanza, ora il cappotto dovrà essere più spesso o più efficace. E questo non vale solo per il superbonus, ma anche per i vecchi ecobonus al 65%, 70& o 75% (questi ultimi per i condomini).

Impianti.Il nuovo decreto stabilisce valori di riferimento per le pompe di calore elettriche e per quelle a gas. Sono indicati valori minimi di Cop (Coefficient of performance, cioè indice di efficienza energetica della macchina in fase invernale o estiva per il raffrescamento) ed Eer (Energy efficiency ratio). In sostanza i valori indicano quante unità di caldo e di freddo sono erogate dalla macchina per ogni unità di energia utilizzata. E questo per misurarne l’efficienza. Il punto da tenere sotto controllo è il Cop, da cui dipende l’incentivo previsto per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, che può essere anche impiegato per raffrescare. Solo se è prevista anche la funzione di impianto di raffrescamento, che deve avere requisiti tecnici adeguati (migliori del valore minimo previsto) scatta il bonus. Il decreto precisa anche che la prestazione delle pompe deve essere garantita come conforme all e norme Uni En 14511. Idem per le pompe di calore a gas. In questo caso sono indicati valori minimi di Gue (Gas utilization efficiency) per riscaldamento o raffrescamento. In questo caso le norme da rispettare sono quelle della Uni En 12309-2015 (pompe di calore a gas ad assorbimento) e Uni En 16905 (pompe di calore a gas a motore endotermico). Sono indicati anche limiti minimi per le emissioni di ossido di azoto in ambiente: 120 mg/kWh per le macchine ad assorbimento, e 240 mg/kWh per quelle a combustione interna.

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