Il concordato non blocca i pagamenti

Una ciambella di salvataggio per subappaltatori, fornitori e cottimisti. È contenuta nel decreto Destinazione Italia e prevede che in caso di concordato preventivo dell’impresa generale, «ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti». Insomma, chi si fa carico di un appalto non rimane più ingabbiato nel blocco dei pagamenti. «È sempre consentito alla stazione appaltante», prosegue il provvedimento «anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura». «Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all’articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo 163/2006». Perché questa norma entri in vigore occorre ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il via libera dal Parlamento entro 60 giorni.

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