Le nuove modifiche al Codice Appalti

Perché il decreto Infrastrutture ha cambiato alcuni aspetti del Codice Appalti

Dal dizionario, alla voce Burocrazia: sostantivo femminile che indica il complesso dei pubblici funzionari o, in senso astratto, il dominio o l’eccessivo potere della pubblica amministrazione, con l’improduttiva pedanteria delle consuetudini, delle forme, delle gerarchie; anche, a proposito di amministrazioni e organizzazioni non pubbliche, che ne ricalcano gli aspetti e, soprattutto, i difetti.

Era il 2023 quando, dopo anni di promesse e annunci, è entrato in vigore il Nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 36/2023), che prometteva, testualmente «tempi accorciati grazie alla fiducia a sindaci e imprese». Solo due anni dopo, il 14 luglio 2025, il decreto Infrastrutture 2025 approvato alla Camera ha apportato modifiche al Codice Appalti. D’altra parte, agli annunci della politica bisogna sempre fare la tara. Interessante, in ogni caso, scoprire che il tanto decantato Codice Appalti è stato bucherellato come un cotechino prima della bollitura con una lunga serie di modifiche, con l’obiettivo di garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, specialmente con un Pnrr che ha cominciato il suo conto alla rovescia.

Anticipazione del prezzo

Il decreto, quindi, ha modificato il Codice in diversi punti. Per esempio, ha stabilito l’anticipazione del prezzo al 10% per le gare di progettazione. L’articolo 125 del Codice Appalti conteneva il divieto di anticipazione del prezzo previsto per una serie di contratti di forniture e servizi, con la precisazione che l’anticipazione del prezzo non si applica ai servizi di ingegneria e architettura, «per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10%, nei limiti delle disponibilità del quadro economico». Ora il divieto è abolito e per gli appalti di lavoro l’anticipazione del prezzo è riconosciuto al 20% con la possibilità di aumento fino al 30%. Una bella differenza.

Progetto di intervento edilizio
Progetto di intervento edilizio

Altra modifica: ora i Cam sono applicati subito anche negli appalti per interventi di ristrutturazione, compresi quelli per demolizione e ricostruzione: è stata così superata la distrinzione temporale tra edifici nuovi o esistenti contenuta nel Codice Appalti. Un’altra modifica non secondaria riguarda le procedure speciali di urgenza e protezione civile. Con il decreto di luglio non serve più aspettare che ci sia un danno per intervenire, basta la ragionevole previsione di un evento per attivare le misure d’urgenza. Non solo: un’altra correzione al Codice Appalti apportata dal decreto Infrastrutture abilita per i casi eccezionali l’affidamento diretto anche oltre i limiti ordinari di 500 mila euro previsti a patto che si tratti di un periodo limitato (30 giorni) dalla dichiarazione dello stato di emergenza e che siano importi nei limiti stabiliti dai provvedimenti di emergenza adottati dal Governo.

Insomma, modifiche che sembrano ragionevoli e, semmai, stupisce che sia stato necessario apportare a un Codice Appalti che era presentato come la soluzione finale agli impicci della burocrazia.

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