Iperammortamenti per le Pmi, ma certificati

Il Senato ha approvato in via definita il cosiddetto DL Sud. Il provvedimento amplia il range dei beni iperammortizzabili, specifica il ruolo degli enti di certificazione accreditati, come Icim, che dovranno attestare che il bene possieda caratteristiche tali da includerlo negli elenchi per i quali è prevista l’agevolazione. Obbligatoria per gli investimenti a partire da 500.000 euro, l’analisi tecnica è raccomandata come opportuna per gli investimenti inferiori a tale soglia.

È un’informazione importante in vista della guida per l’applicazione del Piano Nazionale Industria 4.0, con cui le aziende potranno beneficiare del Piano, l’iperammortamento al 250% per l’acquisto di beni strumentali che, integrando gli aspetti fisici con quelli digitali, permettono di migliorare la competitività del sistema industriale italiano. La definizione di questi punti è cruciale perché, mentre il Piano nazionale ha durata di tre anni, fino al 2020, il diritto al beneficio fiscale ha un orizzonte limitato e si matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018. Sono attesi dal ministero chiarimenti per quanto riguarda gli investimenti già in essere per l’acquisto di beni che ricadano nella tipologia Industria 4.0., dei quali sia prevista la consegna entro i termini. 

Gli investimenti effettuati a condizioni assolutamente favorevoli, con un contributo complessivo stimato dai fiscalisti al 36% sull’investimento aziendale, avranno evidenti ripercussioni non solo per le imprese che rinnoveranno macchine e dotazioni, ma anche per tutto il comparto che quelle strumentazioni produce e per il quale è previsto un forte incremento negli ordini. Alle Pmi, in particolare, il Piano riserva ulteriori misure di supporto, ma sono forse meno pronte a individuare i beni oggetto di iper-ammortamento e a valutarne l’impatto che questi potranno avere sui processi aziendali: sicuramente più esposte al rischio che una sottovalutazione tecnica degli investimenti possa portare a contestazioni future del beneficio fiscale, quale che sia l’entità delle risorse investite, nonché ai rischi insiti nel l’applicazione delle tecnologie 4.0.

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