Superbonus utenti, state attenti. La rima non è casuale: per chi ha usufruito del superbonus, ma anche degli altri incentivi fiscali, il pericolo è quello di essere giudicati non in regola e, quindi, di dover restituire allo Stato quello che sembrava un regalo fiscale del 110% o, a scalare, dell’80%, 75%, 65% e 50%. Insomma, le diverse categorie di bonus offerte ai cittadini per riqualificare il patrimonio immobiliare.
La trappola sta nella possibile verifica a posteriori da parte del fisco della regolarità dell’operazione, perché il corretto accesso ai bonus fiscali è oggetto di controllo a parte dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Stato, insomma, vuole verificare che tutto si sia svolto secondo le regole. Non è un principio sbagliato, ma il problema è che ad anni di distanza il contribuente che ha avuto il via libera dall’Enea per lo sconto fiscale deve garantire la corretta documentazione di riferimento.
In teoria, nulla di strano, ma per piccole imprese e comuni cittadini questo può trasformarsi in un labirinto.
Chi ha utilizzato uno degli incentivi fiscali edilizi è tenuto a conservare e, se richiesto, a esibire un corposo dossier di documenti: tutte le fatture, le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici parlanti, i titoli edilizi, la domanda di accatastamento, le delibere assembleari nel caso di condomini, la comunicazione alla Asl e, per alcuni sconti, la comunicazione all’Enea.
Il proprietario dell’immobile oggetto dell’incentivo fiscale o l’azienda, insomma, è tenuto all’obbligo di curare la raccolta e la conservazione dei documenti rilevanti, idonei a dimostrare la corretta fruizione dei benefici goduti.
Un obbligo che deriva dalla giurisprudenza, secondo cui compete sempre al contribuente che intenda far valere un regime o trattamento fiscale di favore, di provare, in caso di contestazione, i presupposti che giustificano l’applicazione delle norme legittimanti la riduzione della tassazione.
Un dovere che, appunto, coinvolge i contribuenti che hanno fruito dei bonus nella dichiarazione dei redditi a titolo di detrazione, ma anche con le modalità alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Riepilogando: sono necessarie le fatture e le ricevute fiscali per le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento, le abilitazioni amministrative in linea con le norme vigenti per tipologia di lavori. E, se questi rientrano nell’edilizia libera, ci vuole una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
È necessaria, inoltre, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, la delibera dell’assemblea condominiale circa l’approvazione dei lavori sulle parti comuni e la tabella millesimale di ripartizione spese, la comunicazione preventiva all’Asl se è obbligatoria per le norme sulla sicurezza dei cantieri, il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, nel caso siano pagati dal locatario o comodatario dell’immobile. Finito? No.
Sono necessari anche i documenti richiesti dalle normative ecobonus e sismabonus, che possono attestare le performance di efficientamento energetico oppure di sicurezza antisismica degli interventi.
Senza dimenticare la comunicazione all’Enea, perché per il fisco è requisito imprescindibile ai fini della spettanza del bonus.
di Alessandro Bonvicino