Dal primo luglio sono cambiate le regole dei materiali da costruzione e della distribuzione edile

    Tra le novità, l’obbligo di prestazione. E per le rivendite edili, che finora immettevano prodotti sul mercato senza porsi troppi problemi, scatta l’obbligo di vigilanza

    Un passo importante per il settore, in una logica di maggiore regolamentazione e responsabilizzazione delle attività di produzione e vendita di tutti i  prodotti da costruzione. Questi, in sintesi, gli obiettivi del nuovo Regolamento europeo 305/2011, firmato a marzo 2012 a Strasburgo, ed entrato in vigore a partire dal primo luglio 2013. Il Regolamento abroga la vecchia direttiva del 1988 (la 89/106/CEE, che ufficializzava i requisiti essenziali dei materiali da costruzione e ne disciplinava il conferimento della marcatura CE) e rappresenta il nuovo quadro normativo di riferimento per la commercializzazione di questi prodotti all’interno del mercato comunitario, coinvolgendo tutte le figure della filiera, dalla produzione alla distribuzione.

    Una prima differenza rispetto alla vecchia CPD 89/106 sta proprio nella forma giuridica del provvedimento: mentre le direttive sono strumenti normativi che devono essere recepiti dagli Stati membri e le cui disposizioni possono essere emendate dai governi nazionali, i regolamenti vengono applicati ipse facto in tutti i Paesi dell’UE. Il nuovo Regolamento rappresenta quindi un segnale deciso e significativo della Comunità europea per spingere il settore dei prodotti da costruzione a una maggiore concorrenza a livello comunitario. Una seconda differenza rispetto al passato sta nell’introduzione obbligatoria di una dichiarazione di prestazione,  che deve accompagnare il marchio CE, anch’esso di fatto reso obbligatorio (mentre sino ad ora in Inghilterra ed in altri Paesi comunitari era facoltativo). Con la vecchia Direttiva, il marchio CE applicato ai prodotti da costruzione significava solamente che essi erano conformi alle normative e che le loro caratteristiche erano state testate secondo metodi armonizzati condivisi da tutti gli Stati dell’UE. Per cui, in qualunque parte d’Europa si acquistava il prodotto, si aveva la certezza che, quali che fossero i valori riportati (che potevano essere differenti da Stato a Stato), essi erano stati testati ovunque allo stesso modo. La dichiarazione di prestazione (Dop), invece, introduce una grossa novità rispetto alla vecchia dichiarazione di conformità: mentre prima si attestava semplicemente la conformità del prodotto ad un certo processo di verifica, ora il produttore è costretto a certificare che quel determinato prodotto, per l’uso a cui l’ha destinato, risponde in un determinato modo a certe caratteristiche.

    Altra grossa novità riguarda la responsabilità del mondo della distribuzione dei materiali edili. Finora i distributori immettevano i prodotti sul mercato senza porsi troppi problemi, mentre dal primo luglio sono chiamati a una vigilanza attiva sulle merci che ricevono in magazzino. Tra gli obblighi dei distributori ci sarà quello di assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione, da istruzioni e informazioni sulla sua sicurezza, e quello di garantire, finché il prodotto si trova sotto la propria responsabilità, che le condizioni di conservazione o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione.
    Cosa cambia, invece, per i produttori? La DoP è sicuramente una certificazione onerosa, giacché va rilasciata per ogni prodotto. E va specificato anche che per i prodotti a marchio i distributori saranno responsabili in qualità di produttori delle loro gamme commercializzate con il loro brand, anche se prodotte da terzisti.
    Il Regolamento 305/2011, quindi, sicuramente andrà ad accelerare il fenomeno di selezione dell’offerta e degli attori del mondo delle costruzioni, non lasciando più spazio a prodotti “improvvisati”.
    FOCUS
    REGOLAMENTO 305/2011 – OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI/RIVENDITORIü  La catena della responsabilità diretta ricade su tutti gli attori della filiera. Anche i distributori/rivenditori avranno l’obbligo di commercializzare solo prodotti che rispettano le normative europee vigenti.

    ü  Esercitare la dovuta diligenza per rispettare le nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

    ü  Prima di immettere un prodotto sul mercato, assicurarsi che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

    ü  Se si ritiene che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, astenersi dall’immetterlo sul mercato, finché non sia regolarizzato o la dichiarazione corretta. Qualora il prodotto presenti un rischio per gli utenti, informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

    ü  Garantire, finché il prodotto si trova sotto la propria responsabilità, che le condizioni di conservazione o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione.

    ü  Qualora si ritiene di aver immesso sul mercato un prodotto non conforme, assicurarsi che vengano adottate tutte le misure correttive, o se opportuno ritirarlo o richiamarlo. Se il prodotto presenta un rischio per gli utenti, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti negli Stati membri in cui il prodotto è stato commercializzato.

    ü  Fornire, su richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

    ü  Se si immette sul mercato un prodotto con il proprio marchio, o se si modifica un prodotto in misura da influenzarne la conformità alla dichiarazione di prestazione, si è considerati alla stregua di un produttore, e per questo si è obbligati a redigere la dichiarazione di prestazione e apporre la marcatura CE.

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