Sblocca Italia: il testo sui fondi anti dissesto

Il decreto Sblocca Italia non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La bozza, però, circola già. Pubblichiamo l’articolo relativo ai fondi per il dissesto idrogeologico.

«Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione è stanziata la somma complessiva di centodieci milioni di euro a valere sui Fondi FSC 2007-2013 per interventi urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. Le Regioni interessate al finanziamento trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto definitivo o esecutivo degli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. Il progetto, completo di tutti gli elaborati previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve essere corredato da specifica dichiarazione di impegno al cofinanziamento dell’intervento da parte della Regione, nella misura minima del 30% del costo complessivo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’istruttoria dei progetti presentati, assegnando un punteggio da 1 a 10 in base ai seguenti indicatori: a) popolazione coinvolta dall’intervento; b) coefficiente di rischio per l’ambiente e l’incolumità pubblica che l’intervento si propone di ridurre o eliminare; c) livello di cantierabilità dell’intervento; d) percentuale del co-finanziamento regionale. L’assegnazione del finanziamento è deliberata a favore di non più di tre progetti, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle richieste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Per l’attuazione e l’esecuzione in via d’urgenza degli interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le previsioni contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116».

dissesto

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